Con il decreto legge 41/2021 pubblicato il 22 marzo 2021 arriva in forma ridotta il nuovo “saldo e stralcio”

Con il decreto sostegni arriva in forma ridotta il nuovo “saldo e stralcio”. Previsti Ristori svincolati dai codici ATECO anche per i professionisti ordinistici; nuovo rinvio per i versamenti della vecchia Rottamazione e sospensione dei pagamenti e delle notifiche fino al 30/04/2021

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Il DL Sostegni, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tradisce in parte le aspettative di coloro che attendevano un “colpo di spugna” sulle vecchie cartelle esattoriali.

Fino a pochi giorni fa, infatti, si parlava di un saldo e stralcio esteso a tutti i ruoli dal 2000 al 2015 fino ad un valore di 5.000 Euro, alcuni addirittura ritenevano potesse alzarsi il limite a 10.000 Euro; quello che invece è stato approvato dalle Camere è frutto di un compromesso tra la necessità di sfoltire il “magazzino” dell’Agenzia della Riscossione e quella di non consentire a coloro che hanno redditi “più alti” di sfuggire al pagamento dei debiti con lo Stato.

In particolare, il Decreto Sostegni prevede lo stralcio, e quindi la cancellazione dei “ruoli” resi esecutivi dal 01/01/2000 al 31/12/2010 fino ad un massimo omnicomprensivo di € 5000,00 (quindi inclusi imposta, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). La cancellazione sarà automatica ma solo se intestati a

  • persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro.

Restano in ogni caso escluse dalla “sanatoria” le multe stradali, le iscrizioni a ruolo relative ai recuperi degli aiuti di Stato e dell’Iva all’importazione.

L’aspetto interessante è che saranno oggetto di stralcio anche le cartelle precedentemente inserite in rottamazioni o rateazioni; ne deriva che qualora dovesse residuare un importo pari od inferiore a 5.000 Euro, ricorrendo i presupposti reddituali, si potrà omettere il pagamento delle rate successive.



La data cui far riferimento per stabilire l’importo delle cartelle è quella della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e, quindi, della sua entrata in vigore.

Occorre chiarire che il limite di 5.000 Euro non fa riferimento alla cartella ma alle singole “partite di ruolo”; può quindi accadere che venga stralciata anche una cartella che contenga un debito complessivo di 10.000,00 Euro formato da due partite di ruolo di 5.000 Euro ciascuna.

Inoltre, potranno rientrare nello stralcio anche le cartelle notificate dopo il 31/12/2010, poiché la data cui far riferimento è la data di esecutività del ruolo che precede di solito almeno di un anno la notifica delle cartelle.

In buona sostanza, questo saldo e stralcio ha ad oggetto ruoli ormai decaduti e per i quali i relativi diritti di riscossione, se non interrotti da intimazioni, fermi ecc., risultavano ormai prescritti. Pertanto, coloro che hanno un reddito superiore a trentamila Euro dovranno continuare ad eccepire l’intervenuta prescrizione di tali crediti nelle aule dei Tribunali o delle Commissioni Tributarie.

Per le modalità operative della sanatoria occorrerà attendere un decreto dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Sul fronte dei pagamenti, lo Stato concede una nuova tregua; restano infatti sospesi fino al 30 aprile tutti i pagamenti delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti notificati dall’Agente della Riscossione che potranno essere pagati, salvo ulteriori proroghe, sino al 30 giugno 2021.

Il Decreto sospende anche la notifica degli atti impositivi sino al 30 aprile. Occorre sottolineare che tale sospensione era rimasta in vigore dal 28/02/2020 sino al 01/03/2021, data a partire dalla quale erano riprese le notifiche degli atti sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia Entrate Riscossione. Il Decreto dispone che gli effetti di tali atti notificati restino salvi, quindi per i pagamenti già effettuati sulla scorta di tali atti notificati non si farà luogo a rimborsi; per coloro i quali, diversamente, non hanno pagato il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2021.

Non è stato, invece, oggetto di sospensione, almeno non lo è stato esplicitamente, il termine per proporre ricorso avverso gli atti notificati dal 01/03/2021, che dovranno essere quindi impugnati nei termini stabiliti (60 giorni per gli atti di natura tributaria, 20 o 40 giorni per le impugnazioni innanzi al Tribunale).

Nel Decreto è presente anche una proroga per i pagamenti relativi alla vecchia Rottamazione e Definizione agevolata; in particolare i pagamenti in scadenza nel 2020 potranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021, mentre quelli in scadenza nel 2021 potranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021.

Nell’ambito delle misure di definizione agevolata è prevista anche per le partite Iva una sanatoria degli avvisi bonari per gli anni 2017 e il 2018.

In altre parole, a coloro che hanno avuto una riduzione del fatturato su base annuale tra il 2019 e il 2020 di almeno il 30%, l’Agenzia delle Entrate invierà gli avvisi bonari relativi alla liquidazione delle dichiarazioni per il 2017 e 2018 senza sanzioni ed interessi; in tal modo gli omessi versamenti potranno essere sanati con il versamento della sola imposta, mentre i tardivi versamenti non saranno sanzionati e non comporteranno il versamento di interessi. Gli avvisi bonari potranno essere rateizzati ma il mancato pagamento di una sola rata determinerà la decadenza dal beneficio.

Nel DL Sostegni sono presenti (art. 1) anche ulteriori Ristori che verranno erogati a tutte le partite Iva (inclusi i professionisti ordinistici e senza più vincolo ai Codici Ateco).

In particolare, per le partite Iva con ricavi fino a 10 milioni di Euro è prevista l’erogazione di un sostegno proporzionale alla perdita di fatturato.

Il periodo di riferimento per calcolare il volume di ricavi è il 2019 ed è necessario che vi sia stata una perdita di fatturato media mensile di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. La percentuale di sostegno erogata decresce con il crescere del fatturato, ed è commisurata alla differenza media mensile tra il 2019 e il 2020; in particolare sarà erogata, in totale, una somma pari al: a) sessanta per cento della differenza media mensile di fatturato per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il massimo contributo erogabile è pari a centocinquantamila Euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

La novità di questo decreto è che oltre ad ampliare la platea dei beneficiari consente di utilizzare l’importo in compensazione mediante modello F24 per il pagamento delle imposte.

Il cittadino non sarà quindi costretto ad attendere l’erogazione ma, dopo aver presentato in via telematica l’istanza secondo le modalità che saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate, potrà utilizzare il contributo immediatamente nel Modello F24.

Certamente l’idea è che il Governo avrebbe potuto fare di più specialmente con riferimento allo stralcio dei vecchi ruoli; ricordiamo tuttavia che si tratta di un Decreto Legge e che si sta già discutendo di allargare le maglie della sanatoria in sede di conversione.

In allegato il testo del decreto bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Avv. Debora Salomone – tributarista

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