Che cos’è la “tracciabilità alimentare”?

La catena di produzione di alimenti e mangimi coinvolge spesso molte fasi, dall'importazione o dalla produzione primaria di un prodotto ala sua vendita al consumatore finale. In ogni fase, le aziende alimentari e dei mangimi, le autorità competenti degli Stati membri e l'UE hanno ruoli e responsabilità definiti

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La catena di produzione di alimenti e mangimi coinvolge spesso molte fasi, dall’importazione o dalla produzione primaria di un prodotto alla sua vendita al consumatore finale. In ogni fase, le aziende alimentari e dei mangimi, le autorità competenti degli Stati membri e l’UE hanno ruoli e responsabilità chiaramente definiti e rispondono in modo appropriato quando viene identificato un rischio.

Perché è necessaria la tracciabilità alimentare?

Garantisce che tutti i prodotti alimentari nell’UE siano sicuri, tracciando i prodotti in tempi brevi, consentendo tempestivi prelievi mirati ed informazioni accurate al pubblico. Si tratta infatti di informazioni cruciali per garantire la sicurezza e la genuinità di un prodotto, assicurando di fatto chi lo consuma della sua integrità e salubrità. Questo riduce al minimo gli scambi dei prodotti pericolosi. Tracciare il cibo attraverso la catena di produzione e distribuzione per identificare ed affrontare i rischi e proteggere la salute pubblica.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), fornisce assistenza per le prove scientifiche e la valutazione di alimenti e mangimi. Il regolamento non riguarda la produzione per uso privato o la manipolazione di alimenti destinati al consumo domestico. Il Regolamento (CE) Nr.178/2002 definisce i principi generali e i requisiti della legislazione alimentare tra cui il principio di precauzione, di analisi del rischio e requisiti di rintracciabilità, stabilisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), le procedure di tutela e sicurezza degli alimenti tra cui vi è il sistema di sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi (RASFF).

Il Regolamento 852 DEL 2005Ue è la “bibbia delle date di scadenza”



Richiede che tutti gli operatori di alimenti e mangimi implementino sistemi di tracciabilità speciali. L’UE ha pubblicato le linee guida (disponibili sul Sito web della Commissione) richiedendole agli operatori del settore documentare con nomi ed indirizzi del fornitore e del cliente in ogni caso, nonché la natura del prodotto e data di consegna.

Il Regolamento inoltre, ha il compito di fornire pareri scientifici indipendenti in risposta alle richieste mosse dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e dagli Stati Membri. Il Consiglio europeo del dicembre 2003 ha assegnato la sede dell’EFSA alla città italiana di Parma. Alcune crisi alimentari del passato, come la contaminazione da diossina e la BSE, hanno illustrato la particolare importanza di poterlo fare identificare e isolare rapidamente gli alimenti non sicuri al fine diimpedire loro di raggiungere il consumatore.

Requisiti specifici della tracciabilità alimentare

Oltre ai requisiti generali, specifici del settore la legislazione si applica a determinate categorie di prodotti alimentari (frutta e verdura, carne di manzo, pesce, miele, olio d’oliva) in modo che i consumatori possano identificarne origine e autenticità. Esistono anche regole di tracciabilità speciali per organismi geneticamente modificati (OGM). TRACCIABILITa ALIMENTARE UE UOVA

Ciò richiede accuratezza nell’etichettatura in modo che i consumatori possano fare una scelta informata. Nel caso degli animali, i produttori devono ora “taggare” tutto dettagliatamente dalla loro origine e, quando gli animali vengono portati alla macellazione, timbrarli con il codice di tracciabilità del mattatoio. Gli strumenti utilizzati possono variare da un paese all’altro ma devono portare le stesse informazioni.

Principi generali e requisiti in materia di sicurezza alimentare

Il “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” del 12 gennaio 2000 – COM 99/719, è un provvedimento comunitario allo scopo di delineare l’insieme delle azioni necessarie a completare e attualizzare la legislazione dell’Unione Europea in materia, appunto, di alimentazione, di modo da garantirne la sicurezza. Ciò per ottenere un implemento della comprensione e dell’adattabilità di tale complessa legislazione, ma anche in virtù di una maggior trasparenza verso il cittadino.

  • Principio di analisi del rischio;
  • Principio di precauzione;
  • Misure provvisorie di gestione del rischio al fine di tutelare la salute, nell’attesa di informazioni specifiche;
  • Requisiti di sicurezza;
  • Divieto di immissione alimenti dannosi in base ai criteri stabiliti all’art. 14 del Regolamento 178/2002;
  • Requisiti di rintracciabilità;
  • La rintracciabilità viene definita come la “possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.
  • Obblighi per operatori del settore;
  • Ogni operatore del settore alimentare è tenuto, laddove abbia motivo di credere che un alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, a notificare alle autorità competenti o al consumatore stesso, qualora il prodotto sia stato già commercializzato.

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) — Garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nell’UE – Il Regolamento (CE) Nr.178/2002RASFFEU_LEX. LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

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