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L’Agenzia delle Entrate sblocca la notifica degli atti

Dal 30 aprile ci aspetta la notifica sia degli atti che sono rimasti sospesi dall’8 marzo al 31/12/2020 sia degli atti che avrebbero dovuto essere notificati nel 2021 e per i quali non è stata disposta alcuna proroga

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Con il dl 34/2020 art. 157 (convertito con modificazioni nella legge 77/2020 e successivamente
modificato dalla legge 21/2021 in vigore dal 2 marzo 2021
) è stato stabilito che “In deroga a
quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di
contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e
di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del
periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il
31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo
compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al
fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di
tributi
”.

Il Dl Sostegni 41/2021 ha successivamente sospeso i termini per la notifica sino al 30/04/2021.

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Il comma 6 dell’art. 157 stabilisce che “con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia
delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo
”.

In data 06/04/2021 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento (n.
88314)
 recante le istruzioni per la notifica degli atti impositivi con originaria scadenza nel periodo
compreso tra il 08/03/2020 e il 31/12/2020 si tratta in particolare:

  • Avviso di rettifica IVA, IRPEF/IRES, IRAP per dichiarazioni presentate con riferimento
    all’anno 2015
  • Avviso di accertamento IVA,IRPEF/IRES, IRAP per omessa dichiarazione con riferimento
    all’anno 2014
  • Avviso di rettifica IVA, IRPEF/IRES con riferimento all’anno 2011 in caso di violazione che
    comporta obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (per l’IRAP non c’è
    alcun differimento dei termini in caso di denuncia penale).

Questi atti dovranno essere stati emessi entro il 31/12/2020 e dovranno essere notificati entro il
28/02/2022
.

Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 aprile gli
uffici dovranno distribuire le attività in un arco temporale più ampio, in modo che possa essere
reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, si prevede che:

a) gli uffici notificano gli atti “distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme”;
b) seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.

Gli uffici possono derogare a tali criteri “nei casi di indifferibilità e urgenza riscontrata
successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il
contestuale versamento di tributi
”.

Poiché il criterio da privilegiare sarà l’ordine cronologico, saranno prima notificati gli avvisi di
accertamento con scadenza 31/12/2021 e cioè gli avvisi di accertamento con rettifica Irpef, Ires,
Irap, Iva che abbiano ad oggetto l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2015
.

Infatti, la scadenza per la notifica di tali atti (31/12/2021) non rientrava nel termine di
sospensione e non è stata oggetto di proroga, per tale ragione sebbene di norma per tali avvisi di
accertamento l’Ufficio abbia un anno in più ai sensi dell’art. 43 Dpr 600/73, in questo caso
dovranno essere notificati con priorità rispetto alle rettifiche delle dichiarazioni presentate per
l’anno 2015, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza.

La differenza sostanziale consiste nel fatto che per gli avvisi di accertamento relativi alle
rettifiche delle dichiarazioni presentate nel 2015 l’Ufficio dovrà dimostrare di aver emesso l’atto
entro il 31/12/2020 altrimenti la pretesa dovrà considerarsi decaduta
.

Orbene come molti hanno rilevato non vi sono norme di legge che indichino in modo espresso
come il contribuente possa verificare che l’atto sia stato emesso entro il 31/12/2020; sul punto
non può ritenersi certamente sufficiente l’indicazione dell’art. 157 comma 5 sulla scorta del
quale “l’elaborazione o l’emissione degli atti … è provata anche dalla data di elaborazione
risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia
”.

Si tratta, infatti, di una norma assolutamente generica considerato che la decadenza della
potestà accertatrice è tema importantissimo posto a garanzia e a tutela dei contribuenti e richiede
indicazioni specifiche.

In tal senso neppure può ritenersi validamente espressa l’indicazione fornita con la circolare
25/E/2020 in base alla quale gli atti si considerano emessi entro il 31/12/2020 se “firmati e
protocollati” entro tale data
.

La circolare infatti è un atto interno dell’Amministrazione con efficacia vincolante solo per gli
uffici ed essendo fonte di rango secondario non è in grado di derogare alle norme primarie
stabilite in termini di decadenza della potestà accertatrice dall’art.. 43 Dpr 600/73 e dallo Statuto
del Contribuente, la materia si presterà certamente ad un lungo contenzioso.

Avvisi bonari e altri atti di accertamento

L’art. 157 del dl 34/2020 ha sospeso anche l’invio di altri atti in scadenza tra l’8 marzo e il
31/12/2020 e precisamente:

a) comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di imposte sui
redditi (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973);
b) comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di IVA (art. 54-
bis del D.P.R. n. 633/1972);
c) comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli formali in materia di imposte sui
redditi (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
d) invito all’adempimento (lettere di compliance) in caso di irregolarità nelle comunicazioni dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010);
e) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e
per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 23, comma 21, D.L. n.
98/2011);
f) atti di accertamento delle tasse automobilistiche (T.U. n. 39/1953 e art. 5, D.L. n. 953/1982);
g) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni
governative per l’utilizzo di telefoni cellulari (art. 21 della Tariffa, allegata al D.P.R. n.
641/1972).

La legge prevede che tali atti debbono essere elaborati o emessi entro il 31 dicembre 2020, (in
questo caso la legge esclude espressamente che entro tale data debbano anche essere sottoscritt
i)
e devono essere “notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo
2021 (ora 30 aprile 2021) e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine
del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di
tributi
”.

Ai sensi dell’art. 157 dl 34/2021 (e successive modificazioni):

i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a
seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avuto riguardo alla comunicazione ed alla notifica di tali atti il provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate stabilisce che siano distribuiti: “tenendo conto anche delle notificazioni degli atti,
degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31
dicembre 2020, e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti propedeutici al
regolare esercizio delle attività di riscossion
e”.

Tali criteri possono essere derogati “nei casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del
perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tribut
i”
oppure con riferimento agli invii delle comunicazioni di cui all’art. 5, comma 1, del decreto
Sostegni (D.L. n. 41/2021).

In tale secondo caso si fa riferimento alla possibilità di definire le comunicazioni di
irregolarità per il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-bis, D.P.R. n.
600/1973) e delle dichiarazioni IVA (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), elaborate entro il 31
dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. n.
34/2020, riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017,
nonché alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle
dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Per tali avvisi è previsto nei confronti di coloro che abbiano subito una riduzione del fatturato
tra il 2019 e il 2020 pari almeno al 30% l’invio degli atti privi di interessi e sanzioni
; come per
gli ordinari avvisi risulta possibile la rateizzazione, ma il mancato pagamento o ritardato
pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio ed il ripristino di
sanzioni ed interessi.

Nella notifica degli atti i funzionari – dice ancora il provvedimento – dovranno tenere conto dei
carichi di lavoro assegnati e degli effetti su messi ed operatori postali, così da evitare di
sovraccaricarli.

Con il provvedimento dell’Agenzia viene quindi sostanzialmente sbloccata la notifica di tutti gli
avvisi bonari che saranno inviati sulla base del criterio prioritario dell’emissione salvo
privilegiare quelli che possono godere della “sanatoria” prevista dall’art. 5 comma 1 del Dl
Sostegni
.

In altre parole, ci attende dal 30 aprile la notifica sia degli atti che sono rimasti sospesi dall’8
marzo al 31/12/2020 sia degli atti che avrebbero dovuto essere notificati nel 2021 e per i quali
non è stata disposta alcuna proroga.

Avvocato Debora Salomone

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