L’articolo 4 del DL 41/2021 pubblicato il 22 marzo 2021 stabilisce che: “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”
Le modalità di esecuzione sono affidate ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà essere approvato entro il 21/04/2021.
La norma prevede quindi:
- la cancellazione dei “ruoli” resi esecutivi dal 01/01/2000 al 31/12/2010 fino ad un massimo omnicomprensivo di € 5000,00 (quindi inclusi imposta, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni ma non gli interessi di mora dell’Agenzia Entrate Riscossione).
La cancellazione sarà automatica ma solo se intestati a
- persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro
- soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro.
Restano in ogni caso escluse dalla “sanatoria” le multe stradali, le iscrizioni a ruolo relative ai recuperi degli aiuti di Stato e dell’Iva all’importazione.
La norma chiarisce che rientrano nello “stralcio” anche i ruoli che sono stati oggetto di definizione agevolata o di saldo e stralcio e che abbiano un importo “residuo” alla data del 22/03/2021 pari a 5 mila euro.
Ne deriva che per tutte le rottamazioni in corso, ma anche per le semplici rateazioni, potranno essere annullate cartelle che originariamente contenevano un debito superiore a 5 mila euro ma che si sono ridotti per effetto dei pagamenti parziali effettuati nel tempo.
Inoltre, sebbene la norma non lo specifichi, avendo riguardo alle interpretazioni giurisprudenziali fornite per la precedente sanatoria che utilizzava la stessa locuzione, si chiarisce che l’importo di 5000 mila euro fa riferimento non all’intera cartella di pagamento ma ai singoli carichi di ruolo, ne deriva che potranno essere oggetto di annullamento anche cartelle di importo superiore contenenti più carichi di ruolo che singolarmente non superino i 5 mila euro.
In particolare, con riferimento all’interpretazione da attribuire alla locazione “singoli carichi” di ruolo si era creato nella giurisprudenza di legittimità avuto riguardo al precedente saldo e stralcio del 2018 un contrasto giurisprudenziale, su come interpretare la locuzione «singoli carichi», pure contenuta nel precedente legislativo.
Mentre nell’ordinanza n. 11817/2020 la Corte affermava che “Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella”, la successiva ordinanza 17966/2020 ha invece affermato: “Poichè ciò che risulta dai singoli carichi non è stato indicato come oggetto di annullamento con un riferimento al debito al singolare, ma lo è stato con un riferimento ai debiti al plurale, la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicchè il valore dev’essere rispettato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi.”
Si tratta tuttavia di un’interpretazione isolata, infatti con la successiva sentenza 22018/2020 la Suprema Corte ha ribadito che “ Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi àccessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella”.
Ne deriva che per accedere all’agevolazione sarà necessario che i singoli carichi di ruolo contenuti nelle cartelle abbiano un debito residuo inferiore a 5 mila euro mentre la cartella potrà complessivamente contenere un debito ben maggiore.
Orbene alla luce di tali considerazioni quale comportamento dovranno assumere coloro che hanno in essere rateazioni di cartelle di pagamento o di definizioni agevolate?
Al momento fino al 30 aprile sono sospesi i pagamenti delle rateazioni e sono sospesi i pagamenti della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio, in particolare i pagamenti in scadenza nel 2020 potranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021, mentre quelli in scadenza nel 2021 potranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021.
Poiché appare probabile che per gli importi già versati non si darà luogo a rimborso si consiglia prima di effettuare ulteriori pagamenti di rateazioni, rottamazioni e definizioni agevolate, verificare se si sia in possesso delle condizioni per accedere al nuovo saldo e stralcio.
Al di là del requisito soggettivo (reddito fino a 30 mila euro per l’anno 2019) occorrerà aver riguardo:
- alla data di esecutività del ruolo.
Tale indicazione è contenuta sia nell’estratto di ruolo che nella cartella di pagamento, la data deve essere compresa tra il 01/01/2000 e il 31/12/2010 mentre risulta irrilevante la data di notifica della cartella; può infatti accadere che le iscrizioni a ruolo siano notificate anche a distanza di molti anni;
- all’importo “residuo” dell’iscrizione a ruolo, esclusi gli interessi di mora dell’Agenzia Entrate Riscossione.
In particolare, sono esclusi dal calcolo per la definizione gli ulteriori interessi che l’Agenzia Entrate Riscossione aggiunge nella cartella di pagamento e che maturano dalla data di esecutività del ruolo fino al pagamento della cartella.
In alcuni casi e soprattutto per importi risalenti nel tempo questi interessi di mora possono assumere un importo rilevante, quindi al fine di valutare la sussistenza del presupposto per accedere alla sanatoria occorrerà prestare attenzione alle singole voci dell’iscrizione a ruolo.
- Alla natura del debito.
Restano infatti esclusi dalla sanatoria le multe stradali, le iscrizioni a ruolo relative ai recuperi degli aiuti di Stato e dell’Iva all’importazione.
Pertanto, poiché la sospensione dei pagamenti al 30/04/2021 ed il rinvio delle rate della Rottamazione e della Definizione è facoltativo, nelle more dell’approvazione del decreto, qualora si ritenga di rientrare nelle casistiche sopra descritte si consiglia di posticipare il versamento in attesa delle dettagliate istruzioni che dovrebbero arrivare dal Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e Finanza entro il 21/04/2021.