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Nullità delle cartelle di pagamento notificate via pec dall’Agenzia Entrate Riscossione in quanto provenienti da indirizzo non censito nei pubblici registri

La Suprema Corte si è già espressa sul punto con riferimento alla notifica di una atto nell’ambito del giudizio civile, confermando che "la notificazione delle cartelle di pagamento può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"

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La possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali era contemplata già dall’art. 3 bis L. n. 53 del 1994 laddove sanciva che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi“.

In seguito l’articolo 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) ha previsto che “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico“; il successivo art. 6 ter, rubricato “Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, ha stabilito poi che “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati”, disponendo al comma 3 che “le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale

Ancora, l’art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha sancito poi che “Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”

In tema di notifica a mezzo PEC, l’art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012 recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”.

Infine l’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 opportunamente modificato, dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INIPEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta

Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.

Le pronunce di merito delle Commissioni Tributarie hanno esteso questo principio alle cartelle di pagamento ed agli atti notificati dall’Agente della Riscossione; in particolare l’unico indirizzo presente nei registri IPA, Reginde o Inipec riferibile all’Agenzia Entrate Riscossione è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it; ne deriva che le notifiche provenienti da indirizzi diversi ad es. notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it o similari non possono considerarsi validamente eseguite (in tal senso ex multis Commissione Tributaria Provinciale di Roma . sentenza n. 60/2020 del 17/01/2020 sez. 38, CTP Roma 28/02/2020 n. 2799 sezione 7, CTP di Perugia 26 agosto 2019, n. 379/1/2019, CTP di Taranto 15 febbraio 2019, n. 401/3/2019, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 5232/23/2020 dell’8 luglio 2020; CTP di Foggia Sentenza n. 447 del 27 luglio 2020 (ud 14 luglio 2020)Sez. II).

Tale orientamento si ferma per ora ai giudizi di merito, occorre però segnalare che la Suprema Corte si è già espressa sul punto con riferimento alla notifica di una atto nell’ambito del giudizio civile, confermando che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi“; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione, che la cartella è stata spedita da un indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente (cfr Cassazione n. 17346/2019).

La differenza tra declaratoria di nullità o di inesistenza non è di poco conto, considerando che in caso di declaratoria di nullità la presentazione del ricorso avverso l’atto notificato sanerebbe l’invalidità della notifica, mentre l’inesistenza non potrebbe essere in alcun modo sanata neppure attraverso l’impugnazione.

Il principio assume rilevanza soprattutto con riferimento a crediti per i quali gli atti interruttivi siano stati a suo tempo notificati a mezzo pec e non impugnati, o per le cartelle (aventi ad oggetto tributi) notificate fino al 2015 e non opposte; in questi casi l’impugnazione dell’estratto di ruolo potrebbe consentire l’annullamento di tutti i debiti contenuti nelle cartelle a suo tempo notificate a mezzo pec; i relativi crediti, infatti, non essendo stati notificati nei termini legislativamente previsti potrebbero considerarsi ormai prescritti.

Avv. Debora Salomone

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