(Adnkronos) – Un giudice federale della California ha rigettato la maggior parte delle accuse di violazione del diritto d’autore in una causa legale intentata da un gruppo di autori contro OpenAI, la società che ha creato l’intelligenza artificiale ChatGPT.
La giudice distrettuale degli Stati Uniti, Araceli Martínez-Olguín, ha stabilito che gli scrittori che hanno intentato la causa, tra cui la comica Sarah Silverman e il romanziere Paul Tremblay, non hanno fornito prove sufficienti per dimostrare che OpenAI abbia utilizzato le loro opere per addestrare il modello linguistico alla base del popolare chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT.
La sentenza segue decisioni simili prese da altri giudici federali, i quali hanno determinato che l’output di ChatGPT non è abbastanza simile alle opere degli autori da violare direttamente i loro diritti d’autore.
Tuttavia, la giudice Martínez-Olguín ha concesso agli autori il permesso di continuare a perseguire eventuali reclami secondo cui OpenAI avrebbe violato la legge sul diritto d’autore utilizzando i libri degli autori senza il loro permesso. Ora hanno l’opzione di presentare un ricorso entro il 13 marzo.
Cause simili sono state intentate contro Google e Meta da altri gruppi di scrittori, artisti ed editori musicali, che sostengono che le compagnie tecnologiche abbiano fatto un uso improprio di opere coperte da diritto d’autore per addestrare i loro sistemi di intelligenza artificiale.
La Camera e il Senato degli Stati Uniti stanno considerando una legislazione che potrebbe stabilire le regole per l’intelligenza artificiale generativa e la proprietà intellettuale. Ma mentre la legge cerca di stare al passo con la tecnologia, l’intersezione tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale diventerà solo più controversa.
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Intelligenza artificiale e diritto d’autore
I sistemi di Ai hanno bisogno di “allenarsi” e per farlo devono continuamente acquisire ed elaborare una enorme mole di dati/contenuti che vengono per la maggior parte acquisiti dal web.
Ma la disponibilità di un contenuto su Internet non vuol dire che questo possa essere liberamente utilizzato, soprattutto se è oggetto di diritti di esclusiva come, ad esempio, le opere tutelate dal diritto d’autore (libri, canzoni, fotografie, immagini di opere dell’arte figurativa, eccetera).
Il web scraping
La raccolta di dati avviene attraverso il cosiddetto web scraping, ovvero un processo attraverso il quale una applicazione consulta simultaneamente un numero elevato di fonti online, estraendo le informazioni con l’obiettivo poi di classificarle in base alle loro caratteristiche, suddividerle per categorie e archiviarle all’interno di un database.
L’attività di web scraping è considerata lecita a patto che vengano rispettate due condizioni:
– l’attività di interrogazione deve avere ad oggetto dati destinati alla pubblica consultazione;
– non devono essere violati diritti di proprietà industriale ed intellettuale di soggetti terzi.
Tali diritti di privativa possono riguardare sia il singolo dato/contenuto, tutelato di per sé quale opera del diritto d’autore, sia la fonte da cui i dati vengono estratti qualora quest’ultima consista in una banca dati protetta dalla cosiddetta tutela sui generis prevista dalla legge sul diritto d’autore (si veda l’articolo a fianco).
Il diritto d’autore
Sotto un profilo tecnico, la sola acquisizione di un contenuto tutelato dal diritto d’autore per il training dell’Ai, implica la riproduzione (seppur temporanea) del contenuto stesso.
Anche in mancanza di specifiche decisioni dei tribunali italiani, si deve comunque ritenere che l’utilizzo di contenuti tutelati dal diritto d’autore per “allenare” i sistemi di Ai possa costituire di per sé un atto di riproduzione di cui all’articolo 13 legge diritto d’autore, per la cui esecuzione è necessario il consenso del titolare dei diritti. Tali contestazioni prescindono dal fatto che l’output dei sistemi di Ai (ovvero il “risultato” generato in risposta alle richieste dell’utente) sia identico e/o simile a lavori precedentemente esistenti di artisti o creativi, da cui il sistema di Ai ha attinto per la creazione di un nuovo risultato.
Non appare possibile, d’altra parte, far rientrare l’attività dei sistemi di Ai nell’eccezione dell’articolo 68-bis della legge sul diritto d’autore, introdotto dal Dlgs 68/2003 (che ha attuato la Direttiva 2001/29/Ce).
Tale previsione, che recepisce l’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva recita: «Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali».
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea nella decisione del 16 luglio 2009 all’esito del procedimento C-5/08 (sentenza Infopaq), l’articolo 5 della direttiva è infatti di stretta interpretazione e impone, per la sua applicazione, che tutti i requisiti indicati siano cumulativamente integrati.
Inoltre, secondo parte della dottrina italiana la ratio alla base dell’introduzione di questa deroga al diritto di riproduzione sarebbe riconducibile al fatto che gli atti oggetto di eccezione sono privi di un valore economico autonomo e, quindi, non costituiscono una utilizzazione in concorrenza con il diritto esclusivo dell’autore. Cosa che nel caso dell’attività dei sistemi di Ai non appare accadere.
Le opere generate dall’AI sono protette dal diritto d’autore?
Un nuovo tassello si aggiunge alla già complessa giurisprudenza che piano piano comincia a normare il rapporto tra intelligenza artificiale e mondo dell’arte. A margine delle numerose cause intentate per violazione del diritto d’autore nel corso degli scorsi mesi, e tutt’ora in corso, un giudice federale di Washington D.C. ha stabilito che le opere d’arte generate dall’intelligenza artificiale non possono beneficiare della protezione del copyright. La decisione, in piena linea con le affermazioni dello scorso marzo dell’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti, è dovuta al fatto che questi lavori sono “immeritevoli di copyright” perché privi di “coinvolgimento umano”.
Niente copyright per le opere create dall’IA
Lo scorso 25 agosto il giudice Beryl A. Howell della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha negato, nello specifico, la concessione della protezione del copyright a un’opera d’arte creata tramite Creativity Machine dallo scienziato informatico Stephen Thaler, che ha fondato la società di tecnologia di rete neurale Imagination Engines e progettato la stessa Creativity Machine.
Thaler aveva citato in giudizio l’Ufficio del Copyright nel giugno 2022 dopo il loro rifiuto di proteggere l’immagine A Recent Entrance to Paradise (che ritrae un arco verdeggiante sopra dei binari ferroviari). Stando a Thaler, l’opera era stata “creata autonomamente da un algoritmo informatico in esecuzione su una macchina”: l’Ufficio del Copyright aveva trovato questa descrizione in contrasto con i principi fondamentali della legge sul copyright, che suggeriscono che l’opera deve essere il prodotto di una mente umana.
“Thaler deve fornire la prova che l’opera è il prodotto della paternità umana oppure convincere l’Ufficio ad allontanarsi da un secolo di giurisprudenza sul diritto d’autore. Non ha fatto nessuna delle due cose”, avevano comunicato dall’Ufficio, che aveva anche respinto una richiesta simile a proposito delle immagini generate attraverso Midjourney (nonostante l’argomentazione dell’artista secondo cui il sistema faceva parte del processo creativo).
La nuova frontiera del diritto d’autore sull’intelligenza artificiale
La stessa opinione è stata sostenuta anche dal giudice Howell, in quella che è diventata la prima sentenza degli Stati Uniti (che ricordiamo, si rifanno alla Common Law, basata sui precedenti giurisprudenziali) che va a stabilire i primi confini delle tutele legali per l’arte generata dall’IA, il cui intensivo e popolare utilizzo – spesso gratuito per gli utenti – ha aperto a un panorama giuridico estremamente incerto.
“Indubbiamente, ci stiamo avvicinando a nuove frontiere nel diritto d’autore poiché gli artisti inseriscono l’intelligenza artificiale nella loro ‘cassetta degli attrezzi’ da utilizzare nella creazione di nuove opere visive e altre opere artistiche”, ha detto il giudice. D’altra parte, Howell ha anche aggiunto che “questo caso in particolare non è poi così complesso” perché Thaler (che ora farà ricorso) aveva dichiarato nella propria richiesta di copyright di non essere stato direttamente coinvolto nella generazione dell’opera.