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Contributo a fondo perduto proporzionale alle partite Iva aperte dopo il 01/01/2019

Indipendentemente dalla percentuale di calo del fatturato, l’Agenzia delle Entrate modifica con Provvedimento del 29/03/2021 il precedente del 23/03/2021 qui il link per il nuovo Modello e le nuove Istruzioni

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Contributo a fondo perduto proporzionale alle partite Iva aperte dopo il 01/01/2019 indipendentemente dalla percentuale di calo del fatturato, l’Agenzia delle Entrate modifica con Provvedimento del 29/03/2021 il precedente del 23/03/2021 qui il link per il nuovo Modello e le nuove Istruzioni

Il DL Sostegni, 41/2021 (art. 1) ha previsto ulteriori Ristori rispetto a quelli già erogati nei mesi precedenti ed ampliando la platea dei beneficiari ha indicato quali destinatari tutte le partite Iva (inclusi i professionisti ordinistici e senza più vincolo ai Codici Ateco) con ricavi fino a 10 milioni di euro che abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.

Sono soggetti esclusi:

  • i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
  • i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
  • gli enti pubblici;
  • i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
  • le società di partecipazione.

Il periodo di riferimento per calcolare il volume di ricavi è il 2019 ed è necessario che vi sia stata una perdita di fatturato media mensile di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. La percentuale di sostegno erogata decresce con il crescere del fatturato, ed è commisurata alla differenza media mensile tra il 2019 e il 2020; in particolare sarà erogata, in totale, una somma pari al: a) sessanta per cento della differenza media mensile di fatturato per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il massimo contributo erogabile è pari a centocinquantamila Euro.

Con provvedimento del 23 marzo l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di erogazione e fornito le istruzioni per la presentazione della domanda, in particolare al comma 2.4 aveva affermato:

L’ammontare del contributo è determinato come segue: ˗ se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore; ˗ per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

“2.5 Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. 2.6 L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000”

Quindi sulla scorta di tali istruzioni coloro che avevano aperto la partita Iva al 1/01/2019 avrebbero potuto godere del fondo perduto in misura percentuale solo con perdita di fatturato superiore al 30%, in caso contrario cioè di perdita inferiore, avrebbero avuto diritto solo al contributo minimo (di 1000 o 2000 euro).

Tale interpretazione divergeva in realtà da testo del decreto che prevedeva invece: “Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”, il testo sembrava prescindere quindi dal calo di fatturato superiore al 30%.

A seguito delle critiche mosse da più parti l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, modificato la propria posizione adeguando il provvedimento attuativo al decreto.

Dunque, con provvedimento del 29/03/2021 l’Agenzia ha modificato le istruzioni già impartite specificando: “si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, “il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019. 2 Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”.

Ne deriva che per coloro che hanno aperto la partita iva dopo il 1/01/2019 il contributo a fondo perduto spetterà indipendentemente dalla percentuale di calo del fatturato rispetto al 2020 e sarà calcolato sulla base del calo medio mensile per i soli mesi successivi all’attivazione della partita Iva.

Le istanze potranno essere presentate dal 30 marzo direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate entrando nel portale “fatture e corrispettivi”; per poter procedere con la compilazione dell’istanza, sarà necessario avere a disposizione tutti i dati richiesti per il calcolo del contributo spettante.

C’è tempo fino al 28 maggio 2021 per la presentazione, ed è necessario prestare la massima attenzione nella compilazione dei dati, sono infatti previste pesanti sanzioni, anche penali, in caso di indebita percezione del beneficio e si ha un tempo estremamente ridotto per poter sostituire un’istanza inviata con dati errati.

Avvocato Debora Salomone

Link per le istruzioni alla compilazione

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3361730/Istuzioni_istanza_fondo_perduto.pdf/c00e4724-5769-bd3d-f467-64c1f8556fc4

Modello dell’Istanza

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_mod.pdf/a49e5391-c23b-66b9-e5ab-4778683d995d

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