In epoca medioevale, la massima fonte del potere e del diritto era rappresentato dal Papa e dall’Imperatore. Queste due autorità supreme, però, delegavano sul territorio ad una serie di soggetti (feudatari, alti prelati, vassalli, funzionari imperiali) l’amministrazione della giustizia e l’irrogazione delle pene.
La violenza era un fattore endemico di tutte le società medioevali, da quelle dei regni romano-barbarici alla Firenze di Dante Alighieri, e l’omicidio come le aggressioni fisiche non suscitavano la riprovazione morale dei nostri tempi. In realtà, il reato che costituiva agli occhi delle società medioevali il massimo “strappo” della convivenza civileera il furto, su cui si esercitava il biasimo più forte sia delle classi dominanti che del popolo.
La proprietà privata era vista come un diritto inalienabile dell’individuo molto di più che la vita umana. Questo atteggiamento lo possiamo constatare dai principali corpi giuridici dell’Alto Medioevo: la legge salica e l’editto di Rotari.
La legge salica, redatta sotto il regno del re franco Clodoveo nel 503, è soprattutto conosciuta per l’esplicito divieto di successione dinastica per le donne ma, in realtà, normava tutta una serie di fattispecie giuridiche che fino a quel momento si erano tramandate oralmente. Quasi tutte le pene inflitte per chi commetteva un reato erano di natura pecuniaria, in special modo se il colpevole era un uomo libero. Per i non liberi si utilizzavano invece punizioni corporali come la fustigazione e in casi più rari la pena capitale.
Le pene erano differenti a seconda di chi era il danneggiato: per esempio l’omicidio di un non Franco o di un Romano era punito con una pena di 67,5 scellini, mentre per l’uccisione di un Franco (libero) erano previsti 200 scellini. Un tratto quasi moderno è la previsione di pene anche per gli insulti (il reato che oggi sarebbe chiamato “ingiuria”), laddove la pena più elevata (45 scellini) è comminata per la parola “puttana”.
A quel tempo, l’ordinamento sociale basato sul clan era, in quelle tribù, in fase discendente trasformata in una gestione di classe della proprietà privata della terra, e ciò si riflette pienamente nella legge salica. Anche i Longobardi stanziatisi in Italia ritennero, circa 150 anni dopo, necessario emanare un corpo giuridico per mettere freno non tanto agli omicidi ed alla violenza singola, quanto al perpetuarsi di vendette e contro vendette che finivano per destabilizzare la società e il regno.
Era talmente normale e diffusa l’usanza che una famiglia, un clan si vendicasse di un omicidio subito con l’assassinio del colpevole o di un parente o amico dell’autore del delitto che noi abbiamo ereditato la parola longobarda che identifica questa pratica: la faida.
L’Editto di Rotari viene promulgato alla mezzanotte tra il 22 novembre e 23 novembre del 643 da re Rotari. L’editto, scritto in latino, inizialmente fu applicato soltanto alla popolazione italiana di origini longobarde; quella romana soggetta al dominio longobardo, rimase invece regolata dal diritto romano, codificato a quell’epoca nel Digesto promulgato dall’imperatore Giustiniano I nel 533. Soltanto intorno al 700 venne esteso a tutta la popolazione sotto il dominio longobardo. L’editto di Rotari privilegiava le pene pecuniarie (il guadrigildo) rispetto alla pena di morte. La pena di morte per i cittadini liberi era prevista solo in casi estremi: attentato alla vita o congiura contro il sovrano, sedizione, tradimento e abbandono del compagno in battaglia. Oltre al furto, i reati gravi erano ritenuti la profanazione delle tombe, la spoliazione e l’occultamento di cadavere, l’oltraggio, lo sbarramento della via, il disarcionamento di un cavaliere, la violenza perpetrata ai danni di una donna, l’irruzione con la forza in casa altrui. In questi casi, il diritto longobardo prevedeva il pagamento del guidrigildo, una sorta di compenso ritenuto idoneo a risarcire il danneggiato e i suoi parenti, commisurato a seconda del valore sociale del danneggiato. Ad esempio, i capitoli 53, 54 e 55 dell’Editto di Rotari, così recitavano:
«52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.53. Dell’orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una composizione pari alla quarta parte del suo valore.54. Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi.»
Durante l’epoca feudale, anche su influsso della Chiesa, la pena capitale tornò ad avere un’applicazione più estesa e soprattutto più sistematica. Lo stesso Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa, sosteneva: «come è lecito, anzi doveroso, estirpare un membro malato per salvare tutto il corpo, così quando una persona è divenuta un pericolo per la comunità o è causa di corruzione degli altri, essa deve essere eliminata per garantire la salvezza di tutta la comunità»
La pena di morte oltre ad essere applicata per gli omicidi, i furti e il tradimento fu estesa anche in ambito religioso: a finire sul rogo, spesso dopo torture efferate, furono condannati centinaia di eretici. Supplizi altrettanto efferati erano riservati a chi era responsabili di tradimento verso il sovrano. Emblematica la vicenda di William Wallace che, dopo la sconfitta di Falkirk, il 23 agosto 1305, reo di aver condotto i suoi in una lunga ribellione nei confronti del re inglese Edoardo I, fu catturato e giustiziato a Londra sulla pubblica piazza dopo un processo sommario.
Wallace fu legato a un graticcio e trascinato per quattro miglia dai cavalli fino al patibolo, a Smithfield. Qui, dopo essere stato appeso, mentre era ancora vivo fu smembrato e mutilato davanti alla folla e infine decapitato; i suoi organi interni furono dati alle fiamme, la sua testa fu impalata sul ponte di Londra e il suo corpo squartato in quattro parti, subito spedite ai quattro angoli del regno come monito per coloro che avessero avuto ancora in animo di ribellarsi al Re. La più misericordiosa decapitazione era riservata ai nobili, mentre per la gente comune la pena capitale veniva irrogata per impiccagione.